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Come Dare le Dimissioni da Preposto alla Somministrazione

Dimettersi da preposto alla somministrazione è una decisione che va gestita con molta attenzione, perché non riguarda solo un rapporto personale o lavorativo con il titolare dell’attività. In molti casi, il preposto è la persona indicata dall’impresa per dimostrare il possesso dei requisiti professionali necessari all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Parliamo quindi di bar, ristoranti, pizzerie, pub, gastronomie con consumo sul posto, attività di catering e altre realtà in cui la vendita o la somministrazione di alimenti e bevande richiede specifici requisiti.

Il punto è semplice: se l’attività si regge, dal punto di vista amministrativo, sulla figura del preposto, le sue dimissioni non possono essere trattate come una comunicazione informale fatta a voce davanti alla macchina del caffè. Serve una traccia scritta. Serve una data certa. Serve capire chi deve comunicarlo al SUAP, quali conseguenze può avere per l’attività e come evitare che il proprio nominativo resti collegato a un esercizio commerciale che non si segue più. Molte persone accettano il ruolo di preposto con leggerezza, magari per aiutare un familiare, un amico o una società appena avviata. Poi, quando il rapporto si incrina o quando non si vuole più assumere quel ruolo, nasce la domanda pratica: “Come mi tolgo da questa posizione?”. La risposta non è complicata, ma va affrontata in modo ordinato. In questa guida vediamo come dimettersi da preposto alla somministrazione, come scrivere la comunicazione, a chi inviarla, cosa chiedere all’impresa e quali errori evitare.

Indice

  • 1 Chi è il preposto alla somministrazione
  • 2 Dimissioni da preposto e dimissioni dal lavoro non sono la stessa cosa
  • 3 Quando conviene dimettersi da preposto
  • 4 Verificare la documentazione prima di inviare le dimissioni
  • 5 Come scrivere la lettera di dimissioni da preposto
  • 6 A chi inviare la comunicazione
  • 7 Cosa deve fare l’impresa dopo le dimissioni del preposto
  • 8 Dimissioni con effetto immediato o con preavviso
  • 9 Cosa fare se l’impresa non aggiorna il SUAP
  • 10 Responsabilità e cautele per il preposto uscente
  • 11 Come comportarsi se si era preposto solo “di favore”
  • 12 Gli errori da evitare
  • 13 Conclusioni

Chi è il preposto alla somministrazione

Il preposto alla somministrazione è la persona che possiede i requisiti professionali richiesti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e che viene indicata dall’impresa come soggetto di riferimento per quella specifica attività. In termini pratici, il preposto può essere il titolare, un socio, un dipendente, un collaboratore oppure una persona esterna, a seconda del caso concreto e delle regole applicabili.

Nel linguaggio comune si parla spesso di “preposto SAB” o di “preposto ex REC”. L’espressione ex REC deriva dal vecchio Registro Esercenti il Commercio, che oggi non funziona più come in passato, ma il modo di dire è rimasto. Quando si parla di requisiti SAB, invece, ci si riferisce alla somministrazione di alimenti e bevande e alla vendita nel settore alimentare.

Il requisito professionale può derivare, per esempio, dal completamento di un corso abilitante riconosciuto, da un titolo di studio idoneo o da un’esperienza lavorativa qualificata nel settore alimentare o della somministrazione. La disciplina nazionale è contenuta soprattutto nell’articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010, ma nella pratica bisogna sempre verificare anche le indicazioni regionali e la modulistica del Comune competente.

Questo è un punto importante. Il preposto non è una figura puramente decorativa. Se il suo nome è stato indicato nella SCIA o nella pratica presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, la sua uscita dall’incarico può incidere sulla regolarità amministrativa dell’attività. Per questo non basta dire “non voglio più farlo”. Bisogna lasciare una comunicazione chiara e conservare la prova dell’invio.

Dimissioni da preposto e dimissioni dal lavoro non sono la stessa cosa

Prima di fare qualunque passo, bisogna distinguere due situazioni diverse. Dimettersi da preposto alla somministrazione non significa necessariamente dimettersi anche dal proprio rapporto di lavoro. Sono due piani distinti.

Se una persona è dipendente di un ristorante e, oltre alle normali mansioni, è stata nominata anche preposto SAB, può voler rinunciare solo all’incarico di preposto senza interrompere il rapporto di lavoro. In questo caso continuerà a lavorare, se il datore è d’accordo e se il rapporto prosegue regolarmente, ma non vorrà più essere indicata come soggetto preposto ai fini amministrativi.

Se invece la persona vuole lasciare anche il lavoro, allora deve gestire due passaggi. Da un lato ci sono le dimissioni dal rapporto di lavoro, che per i lavoratori dipendenti privati normalmente passano attraverso la procedura telematica prevista dalla normativa sul lavoro. Dall’altro lato c’è la revoca o rinuncia all’incarico di preposto, che va comunicata all’impresa e, indirettamente o direttamente secondo le procedure locali, al SUAP competente.

Confondere queste due cose è un errore molto comune. Un dipendente può pensare: “Mi sono dimesso dal lavoro, quindi non sono più preposto”. Dal punto di vista pratico è una conclusione comprensibile, ma potrebbe non bastare se il suo nominativo resta ancora indicato negli atti amministrativi dell’attività. Allo stesso modo, una persona può rinunciare al ruolo di preposto senza lasciare il posto di lavoro, se il ruolo non è più sostenibile o se non vuole assumere quella responsabilità.

Per evitare ambiguità, nella comunicazione scritta bisogna specificare esattamente cosa si sta facendo. Se si rinuncia solo all’incarico di preposto, va scritto chiaramente. Se si presentano anche le dimissioni dal lavoro, va gestita anche la procedura corretta per quelle dimissioni.

Quando conviene dimettersi da preposto

Le ragioni possono essere molte. Si può decidere di dimettersi perché non si lavora più nell’attività, perché non si ha più alcun controllo reale sulla gestione, perché il rapporto con il titolare si è interrotto, perché si teme di essere indicati solo “sulla carta” oppure perché si vuole assumere un nuovo incarico altrove.

Una situazione tipica riguarda il preposto esterno. Una persona presta il proprio requisito professionale a un’attività, magari per aiutare l’avvio iniziale. Dopo qualche mese, però, si accorge di non essere coinvolta, di non ricevere informazioni e di non avere alcun ruolo concreto. A quel punto è normale chiedersi se sia prudente restare formalmente collegati a quell’impresa.

Un’altra situazione frequente riguarda le attività familiari. Un parente possiede il requisito SAB e viene indicato come preposto per consentire l’apertura del locale. All’inizio tutto sembra semplice. Poi l’attività cambia gestione, nascono contrasti, il parente non frequenta più il locale e nessuno aggiorna la pratica. Anche qui, restare indicati come preposto senza volerlo può creare fastidi.

Dimettersi può essere opportuno quando non si ha più alcun rapporto effettivo con l’attività o quando non si vuole più essere indicati nella documentazione amministrativa. Non serve aspettare che sorga un problema. Anzi, è meglio intervenire prima, con una comunicazione ordinata e tracciabile.

Verificare la documentazione prima di inviare le dimissioni

Prima di scrivere la comunicazione, conviene raccogliere qualche informazione. Bisogna sapere qual è l’impresa interessata, qual è l’indirizzo dell’esercizio, quale pratica è stata presentata al SUAP e in quale data si è stati nominati preposti. Se si ha una copia della SCIA, della comunicazione di nomina o dell’accettazione firmata, è bene recuperarla.

Non sempre il preposto conserva questi documenti. Capita spesso che abbia firmato un modulo anni prima e poi non abbia più ricevuto nulla. In questo caso può chiedere una copia all’impresa. Se il rapporto è teso e l’impresa non collabora, si può valutare una richiesta di accesso agli atti presso il Comune o il SUAP, seguendo le procedure previste dall’ente competente.

Questa verifica serve per non inviare una comunicazione vaga. Scrivere “mi dimetto da tutto” non è il massimo. Meglio indicare il nome dell’impresa, la sede dell’attività, il ruolo di preposto alla somministrazione di alimenti e bevande e la decorrenza della rinuncia.

È utile anche verificare se il Comune utilizza una modulistica specifica per la variazione del preposto. Molti SUAP prevedono moduli dedicati alla variazione del preposto per attività di somministrazione. In genere la pratica viene presentata dall’impresa o dal suo intermediario, non dal preposto uscente. Tuttavia, il preposto che si dimette ha interesse a sollecitare formalmente l’aggiornamento e a conservare la prova della propria rinuncia.

Come scrivere la lettera di dimissioni da preposto

La lettera di dimissioni da preposto deve essere semplice, chiara e completa. Non serve scrivere una pagina piena di accuse o spiegazioni personali. Anzi, nella maggior parte dei casi è meglio restare asciutti. L’obiettivo è comunicare che, da una certa data, non si intende più ricoprire l’incarico di preposto alla somministrazione per quella specifica attività.

La comunicazione dovrebbe contenere i dati del preposto, i dati dell’impresa, l’indirizzo dell’esercizio, il riferimento all’incarico di preposto alla somministrazione di alimenti e bevande, la data di decorrenza delle dimissioni e la richiesta all’impresa di provvedere agli adempimenti presso il SUAP. Se possibile, è bene chiedere anche conferma scritta dell’avvenuta ricezione e dell’avvio della pratica di variazione.

Una formula efficace può essere questa: “Con la presente comunico le mie dimissioni dall’incarico di preposto alla somministrazione di alimenti e bevande per l’attività esercitata presso l’immobile sito in…” seguita dall’indirizzo. Poi si può aggiungere: “La rinuncia avrà effetto dal giorno…” oppure “con effetto immediato”, se questa è la volontà.

La decorrenza va scelta con attenzione. Se il rapporto è ancora collaborativo, può essere opportuno concedere qualche giorno all’impresa per nominare un nuovo preposto. Se invece il rapporto è già cessato o non si ha più alcun collegamento con l’attività, si può comunicare la rinuncia con effetto immediato. In ogni caso, non bisogna promettere una disponibilità che non si intende mantenere.

Nella lettera è consigliabile evitare frasi aggressive. Non serve scrivere “non voglio più avere niente a che fare con voi”. È molto più utile scrivere che si invita l’impresa ad aggiornare tempestivamente la posizione presso il SUAP competente e a non utilizzare più il nominativo del dimissionario quale preposto dell’attività.

A chi inviare la comunicazione

La comunicazione va inviata prima di tutto all’impresa che ha nominato il preposto. Se si tratta di una ditta individuale, il destinatario sarà il titolare. Se si tratta di una società, il destinatario sarà la società, preferibilmente all’indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese, e all’attenzione del legale rappresentante.

L’invio tramite PEC è spesso la soluzione migliore, perché offre una prova forte della spedizione e della consegna. Se non si ha una PEC personale, si può valutare una raccomandata con ricevuta di ritorno. Anche la consegna a mano può andare bene, ma solo se ci si fa firmare una copia per ricevuta con data, nome e firma leggibile di chi riceve.

È opportuno inviare una copia anche al consulente dell’impresa, se conosciuto, oppure all’agenzia che ha gestito la pratica, ma questo non sostituisce l’invio all’impresa. Il destinatario principale resta sempre il soggetto che ha utilizzato il nominativo del preposto nella propria pratica amministrativa.

In alcuni casi può essere utile inviare una comunicazione conoscitiva anche al SUAP del Comune competente. Qui bisogna essere prudenti: la variazione formale del preposto di solito rientra tra gli adempimenti dell’impresa, ma il preposto uscente può avere interesse a informare l’ente che non intende più ricoprire quel ruolo. La modalità corretta dipende dal portale utilizzato dal Comune e dalle procedure locali. Alcuni SUAP accettano comunicazioni via PEC, altri richiedono l’uso di piattaforme telematiche.

Cosa deve fare l’impresa dopo le dimissioni del preposto

Dopo aver ricevuto le dimissioni, l’impresa dovrebbe verificare se dispone ancora dei requisiti professionali necessari per continuare l’attività. Se il titolare, un socio o un altro soggetto idoneo possiede già il requisito, la situazione può essere più semplice. Se invece l’attività si fondava esclusivamente sul preposto dimissionario, l’impresa deve individuare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti e comunicare la variazione secondo la procedura prevista.

Nella pratica, molti Comuni prevedono una SCIA o comunicazione di variazione del preposto per somministrazione di alimenti e bevande. Il nuovo preposto dovrà dichiarare il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e accettare l’incarico. L’impresa dovrà allegare la documentazione prevista dalla modulistica locale.

Questo passaggio non dovrebbe essere rinviato. Se l’attività continua a operare senza un soggetto validamente indicato e in possesso dei requisiti, possono sorgere problemi amministrativi. Non è compito del preposto uscente risolvere l’organizzazione dell’impresa, ma è nel suo interesse sollecitare l’aggiornamento e non lasciare ambiguità.

È importante capire una cosa: il preposto non può nominare il proprio sostituto, salvo casi particolari in cui abbia anche poteri societari o gestionali. Può solo dimettersi dal proprio incarico. La scelta del nuovo preposto e la comunicazione al SUAP spettano all’impresa.

Dimissioni con effetto immediato o con preavviso

Esiste un obbligo di preavviso per dimettersi da preposto alla somministrazione? La risposta dipende dal rapporto sottostante. Se il ruolo di preposto è collegato a un contratto di lavoro, a un incarico professionale o a un accordo scritto, bisogna leggere quel documento. Potrebbe prevedere termini, obblighi di comunicazione o conseguenze economiche in caso di recesso improvviso.

Se invece non esiste un accordo specifico e il preposto è stato nominato solo tramite dichiarazione amministrativa, la questione è diversa. In linea generale, una persona non dovrebbe essere costretta a restare indicata come preposto contro la propria volontà. Tuttavia, per correttezza e per evitare contestazioni, può essere opportuno concedere un breve termine, quando il rapporto è sereno e quando non ci sono rischi personali.

La formula con effetto immediato è più adatta quando il rapporto è cessato, quando non si ha più alcuna presenza nell’attività, quando il nominativo viene usato senza reale coinvolgimento o quando si vuole interrompere subito ogni collegamento. La formula con decorrenza differita, per esempio dopo quindici o trenta giorni, può essere utile quando si vuole dare tempo all’impresa di organizzarsi.

La scelta migliore dipende dal caso concreto. L’importante è non lasciare una decorrenza incerta. Scrivere “appena possibile” o “quando troverete un sostituto” è rischioso, perché può allungare indefinitamente il ruolo. Meglio indicare una data precisa.

Cosa fare se l’impresa non aggiorna il SUAP

Il problema più fastidioso nasce quando il preposto invia le dimissioni, ma l’impresa continua a non aggiornare la pratica. In questa situazione il preposto dovrebbe prima inviare un sollecito scritto, richiamando la comunicazione precedente e chiedendo conferma dell’avvenuta variazione.

Se non riceve risposta, può valutare l’invio di una comunicazione al SUAP competente, allegando copia delle dimissioni già inviate all’impresa e le ricevute di consegna. La comunicazione dovrebbe essere sobria: non serve accusare l’impresa, basta informare l’ente che il soggetto non ricopre più l’incarico di preposto dalla data indicata.

È bene verificare prima le modalità accettate dal SUAP. Alcuni sportelli operano tramite il portale impresainungiorno.gov.it, altri tramite piattaforme regionali o comunali. In caso di dubbi, si può chiedere all’ufficio quale canale usare per trasmettere una comunicazione da parte del preposto uscente.

Se la situazione è conflittuale o se ci sono possibili conseguenze economiche, conviene rivolgersi a un professionista. Un commercialista, un consulente amministrativo esperto di pratiche SUAP o un avvocato possono aiutare a impostare correttamente la comunicazione. Spendere qualcosa per chiudere bene la posizione può essere molto meno costoso che restare coinvolti in una pratica poco chiara.

Responsabilità e cautele per il preposto uscente

Molti si chiedono: “Se resto indicato come preposto, rischio qualcosa?”. La risposta va data con prudenza. Il preposto alla somministrazione è collegato al possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività. Non significa automaticamente che risponda di ogni problema del locale, ma restare formalmente indicati quando non si ha più alcun ruolo reale è una situazione poco sana.

Il rischio principale è amministrativo e documentale. Se il nominativo continua a comparire nelle pratiche, l’ente o altri soggetti potrebbero considerarlo ancora collegato all’attività. Anche solo dover spiegare, mesi dopo, che non si è più preposti può diventare una perdita di tempo.

Per questo la cautela migliore è lasciare tracce ordinate. Bisogna conservare la lettera inviata, la ricevuta PEC o la raccomandata, eventuali risposte dell’impresa, eventuali solleciti e ogni comunicazione al SUAP. Non bisogna affidarsi solo a telefonate o messaggi vocali. Una telefonata può servire per mantenere rapporti civili, ma non basta come prova.

Un’altra cautela riguarda l’uso del proprio attestato SAB o della documentazione professionale. Se si teme che l’impresa continui a usare il nominativo o i documenti senza autorizzazione, nella comunicazione si può scrivere espressamente che, dalla data di decorrenza delle dimissioni, non si autorizza più l’utilizzo del proprio nome quale preposto dell’attività.

Come comportarsi se si era preposto solo “di favore”

Questa è una delle situazioni più comuni e, allo stesso tempo, più delicate. Una persona possiede il requisito e viene indicata come preposto per aiutare un amico, un parente o un conoscente. Magari non lavora davvero nell’attività. Magari non entra mai nel locale. Magari ha firmato perché “tanto è solo una formalità”.

Quando arriva il momento di uscire, però, la formalità diventa concreta. Se il rapporto si interrompe, il preposto deve liberarsi da quell’incarico in modo tracciabile. Non basta dire al titolare: “Da oggi non contare più su di me”. Bisogna inviare una comunicazione scritta e chiedere la variazione presso il SUAP.

È meglio evitare toni polemici, anche se si è irritati. La lettera deve servire a chiudere la posizione, non ad aprire una lite. Se poi emergono usi impropri del nominativo, mancati aggiornamenti o rifiuti di collaborazione, si potrà passare a comunicazioni più formali.

Un esempio pratico aiuta. Marco ha fatto da preposto per il bar del cugino. Dopo due anni non ha più rapporti con l’attività, ma scopre che il suo nome risulta ancora nella pratica. La cosa peggiore che può fare è limitarsi a una discussione su WhatsApp. La cosa migliore è inviare una PEC alla società, indicare la decorrenza della rinuncia, chiedere l’aggiornamento al SUAP e conservare tutto. Semplice, ma efficace.

Gli errori da evitare

Il primo errore è dimettersi solo verbalmente. Una conversazione può essere utile per anticipare la decisione, ma non sostituisce la comunicazione scritta. Se domani l’impresa nega di aver ricevuto le dimissioni, il preposto deve poter dimostrare il contrario.

Il secondo errore è non indicare una data. Le dimissioni devono avere una decorrenza precisa. Senza data, resta il dubbio su quando l’incarico sia effettivamente cessato.

Il terzo errore è inviare la lettera a un indirizzo casuale. Meglio usare la PEC dell’impresa, la raccomandata o una consegna a mano con ricevuta. Un semplice messaggio al titolare può non bastare.

Il quarto errore è pensare che l’impresa aggiornerà sicuramente tutto. Può farlo, certo. Ma se non lo fa? Il preposto deve seguire la vicenda almeno fino a ricevere una conferma o, se necessario, fino a inviare una comunicazione al SUAP.

Il quinto errore è confondere il preposto SAB con altre figure. Il preposto alla somministrazione non va confuso con il preposto per la sicurezza sul lavoro previsto dal Decreto Legislativo 81/2008. Sono ruoli diversi, con funzioni diverse e conseguenze diverse. Qui stiamo parlando del soggetto indicato per i requisiti professionali nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Conclusioni

Dimettersi da preposto alla somministrazione non è difficile, ma richiede ordine. Bisogna capire il proprio ruolo, distinguere l’incarico amministrativo dal rapporto di lavoro, scrivere una comunicazione chiara, inviarla con prova certa e chiedere all’impresa di aggiornare la pratica presso il SUAP.

Il cuore della questione è questo: il proprio nominativo non deve restare legato a un’attività che non si intende più rappresentare come preposto. Finché tutto va bene, nessuno ci pensa. Quando invece nasce un controllo, una contestazione o una richiesta di chiarimento, avere una comunicazione scritta può fare la differenza.

La soluzione migliore è agire prima che il problema diventi urgente. Una lettera ben scritta, una PEC conservata e un eventuale sollecito al SUAP sono strumenti semplici, ma molto utili. Non servono toni duri. Serve chiarezza. Perché nel mondo delle pratiche amministrative, più ancora che nelle conversazioni quotidiane, ciò che non è scritto spesso è difficile da dimostrare.

Chi vuole dimettersi da preposto dovrebbe quindi evitare scorciatoie informali e chiudere la posizione con metodo. È un passaggio di tutela personale, ma anche di correttezza verso l’impresa, che dovrà nominare un nuovo soggetto idoneo o dimostrare diversamente il possesso dei requisiti. In questo modo la separazione dal ruolo avviene in modo pulito, documentato e molto meno esposto a equivoci.

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